(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          13 dicembre 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.  171  (Attuazione
della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di  emissione
di alcuni inquinanti atmosferici); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128  (Modifiche  ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  recante
norme in materia ambientale, a norma  dell'art.  12  della  legge  18
giugno 2009, n. 69); 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155  (Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa); 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti, locali e disciplina generale delle  funzioni  amministrative  e
dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Nonne per  la  tutela
della qualita' dell'aria ambiente); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio  2018,  n.
72 (Piano  regionale  per  la  qualita'  dell'aria  ambiente  «PRQA».
Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 prevede  che,  se
in una o piu' aree all'interno di zone o agglomerati,  si  registrano
superamenti dei valori limite di qualita' dell'aria, le regioni e  le
province autonome adottano un piano che prevede le misure  necessarie
ad agire sulle principali  sorgenti  di  emissione  aventi  influenza
sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini
prescritti; 
    2. Presso diverse zone ed agglomerati  del  territorio  regionale
continuano a registrarsi superamenti dei valori  limite  di  qualita'
dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido  di  azoto
NO2; 
    3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito  l'Italia
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai  sensi  dell'art.  258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE),  per  non
aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite  giornalieri  di
PM10 (50µ/m3 da non superare piu' di trentacinque volte  in  un  anno
civile)  e  annuali  (40  µ/m3)  stabiliti  nell'Allegato  XI   della
direttiva  2008/50/CE.  Le  zone  interessate  dalla  procedura   (n.
2014/2147) appartengono alle  regioni  Lombardia,  Piemonte,  Veneto,
Emilia Romagna, Lazio, Umbria,  Marche,  Molise,  Campania,  Toscana,
Puglia e Sicilia; 
    4. In merito al superamento di tale limite relativo al  materiale
particolato PM10, le zone interessate del territorio toscano sono: la
IT0907 (zona di Prato - Pistoia) e  la  zona  IT0909  (zona  Valdarno
Pisano  e  Piana  Lucchese)  che  presentano  anche   caratteristiche
orografiche  e  climatiche  tali  da   poter   interferire   con   il
raggiungimento del rispetto del valore limite di qualita' dell'aria; 
    5. Nel 2018 la zona «Prato-Pistoia»  risulta  aver  rispettato  i
limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella  zona
«Valdarno Pisano e Piana Lucchese»  permangono  valori  di  PM10  con
limiti di concentrazione al di sopra della  soglia  consentita  dalla
direttiva. 
    6. Per le aree di superamento Valdarno Pisano e Piana Lucchese  e
«Prato-Pistoia»,  dai  risultati  del  progetto  di   ricerca   PATOS
(Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la  causa  principale
di tali superamenti e' da ricercarsi nella combustione  di  biomasse,
sia per il riscaldamento sia come pratica di abbruciamento di  sfalci
e potature all'aperto; 
    7. Al fine di  contribuire  a  ridurre  la  principale  fonte  di
produzione di PM10,  cosi  come  emerso  dallo  studio  PATOS,  sara'
incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile  a
biomassa con impianti alternativi a basse emissioni; 
    8. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea  ha  deferito  l'Italia
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai  sensi  dell'art.  258
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  per  non  aver
rispettato, tra il 2010 e  il  2017,  il  valore  limite  annuale  di
biossido di azoto NO2 (40 µg/m³),  stabilito  all'allegato  XI  della
direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043)
appartengono  alle  regioni  Lombardia,  Piemonte,  Lazio,   Liguria,
Toscana, Sicilia; 
    9. In merito al superamento di tale  valore  limite  relativo  al
biossido  di  azoto  (NO2),  la  zona  interessata   e'   la   IT0906
(Agglomerato di Firenze), limitatamente alle centraline  di  stazione
di tipo urbana traffico della rete  regionale  di  rilevamento  della
qualita' dell'aria, denominate FI-Gramsci  e  FI-Mosse,  ubicate  nel
Comune di Firenze; mentre  tutte  le  stazioni  di  fondo  presentano
valori ampiamente entro i limiti; 
    10. Il valore annuale e' stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la
detta zona era ancora identificata come zona IT  0901);  in  seguito,
ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze),
detto valore e' stato di 103 µg/m³ per il 2011,82 µg/m³ per il  2012,
62 µg/m³ per il 2013,65 µg/m³ per il 2014,63  µg/m³  per  il  2015,65
µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017; 
    11. Nel 2018 i valori di  concentrazione  di  biossido  di  azoto
registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato  che
il limite sulla media annuale di NO2 e'  stato  superato  dalla  sola
stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci,  ubicata  nel
Comune di Firenze, con una media  annuale  di  60  µg/m³;  mentre  la
stazione FI-Mosse e' rientrata entro i valori limite; 
    12. La stazione di FI-Gramsci  rappresenta  quindi  il  punto  di
maggiore criticita' (hot spot) in Toscana; la  rappresentativita'  di
tale stazione e' da ricondurre ad una fascia di alcune  centinaia  di
metri  lungo  il  percorso,  di  alcuni  chilometri,  dei  viali   di
circonvallazione relativamente alla parte che si  snoda  dalla  porta
medievale di ingresso alla citta' verso Arezzo  (Piazza  Beccaria)  a
quella verso Prato (Porta al Prato); 
    13. Nella zona «Agglomerato di Firenze», la  principale  sorgente
dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO2  deve  ritenersi
legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni  «exhoust»  dei
veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima  contribuiscano
rispettivamente per  il  15,  29  e  34  per  cento  (per  un  totale
complessivo pari al 78 per cento) alle emissioni di biossido di azoto
NO2 derivanti da traffico - secondo i dati ACI sul  parco  circolante
al 2017 - con la conseguenza che nella zona «Agglomerato di  Firenze»
si deve prevedere, in modo graduale, il blocco  del  traffico  per  i
veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5; 
    14. Il 9 dicembre 2015,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  la
deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di
superamento «Agglomerato  di  Firenze»,  «Piana  lucchese»  e  «Piana
Prato-Pistoia», per le quali  i  comuni  appartenenti  sono  soggetti
all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di
cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la  tutela
della qualita' dell'aria ambiente); 
    15. Il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72,  il  Consiglio
regionale della Toscana  ha  approvato  il  piano  regionale  per  la
qualita' dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticita'
delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione
degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di  raggiungere  gli
obbiettivi  generali  e  specifici  prefissati,  tra  cui  quello  di
«portare a zero la percentuale di popolazione esposta a  superatnenti
oltre i valori limite di biossido di azoto  e  materiale  particolato
PM10 entro il  2020»  mediante  la  realizzazione  di  una  serie  di
specifici interventi; 
    16.  Nonostante  i  positivi  effetti  prodotti  dalle  politiche
regionali  realizzate  dal  2010  a  oggi  in  materia  di   qualita'
dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di
superamento dei valori limite e dell'entita' dei superamenti  per  il
PM10 e il biossido di azoto NO2, le procedure di  infrazione  avviate
sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in  fase
di ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in  essere
misure di rafforzamento per il rispetto  degli  obblighi  relativi  a
tali valori limite nel piu' breve tempo possibile; 
    17. A tal fine il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ha  promosso  la  sottoscrizione  di  un  nuovo
accordo di programma per il miglioramento  della  qualita'  dell'aria
nella regione Toscana, all'interno del  quale  sono  programmate  una
serie di misure comuni, da porre in essere, in  concorso  con  quelle
previste dalle norme vigenti, nel quadro di  un'azione  coordinata  e
congiunta,  nei  settori  maggiormente  responsabili   di   emissioni
inquinanti,  ai  fini  del  miglioramento  della  qualita'  dell'aria
ambiente e del contrasto all' inquinamento atmosferico; 
    18. Per dare attuazione al suddetto  accordo,  occorre  prevedere
specifiche misure rafforzative del PRQA, con particolare  riferimento
all'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei  veicoli
maggiormente inquinanti nei comuni  nei  quali  risulta  superato  il
valore limite relativo al biossido di azoto (NO2); 
    19. Considerata la necessita' di provvedere urgentemente al  fine
di rispettare gli obblighi europei relativi ai valori limite previsti
dal decreto legislativo n. 155/2010, e' necessario disporre l'entrata
in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di  rafforzamento  per  il  rispetto  degli  obblighi  europei
  relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010
  in attuazione della direttiva 2008/50/CEE  relativa  alla  qualita'
  dell'aria ambiente 
 
  1. Nelle more della modifica del piano regionale  per  la  qualita'
dell'aria ambiente (PRQA) di cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale,  previo  parere
vincolante  della  commissione  consiliare  competente,  approva  con
deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il  rispetto  degli
obblighi europei relativi  ai  valori  limite  previsti  dal  decreto
legislativo 13  agosto  2010,  n.  155  (Attuazione  della  direttiva
2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente  e  per  un'aria
piu' pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle  procedure  di
infrazione n.  2014/2147  e  n.  2015/2043,  per  quanto  attiene  al
territorio regionale. 
  2. Le misure di cui al comma 1 prevedono l'istituzione di  zone  di
limitazione alla circolazione per i veicoli  maggiormente  inquinanti
nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui
non siano rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo
155/2010. 
  3. I comuni il cui territorio e'  interessato  dalle  procedure  di
infrazione adeguano gli atti previsti dall'art. 12,  comma  5,  della
legge regionale 11 marzo 2010,  n.  9  (Norme  per  la  tutela  della
qualita'  dell'aria  ambiente)  e  attuano  le  misure  di  cui  alla
deliberazione prevista al comma 1  entro  i  termini  previsti  dalla
deliberazione stessa. 
  4. La Regione esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  all'art.  6,
comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88  (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112),  nei  confronti  dei  comuni
inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3. 
  5. Il PRQA e' adeguato alle misure adottate  con  la  deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31  ottobre  2021.
L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano
regionale alle misure stesse.