(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 13 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa); Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti, locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Nonne per la tutela della qualita' dell'aria ambiente); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente «PRQA». Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014); Considerato quanto segue: 1. L'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 prevede che, se in una o piu' aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualita' dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti; 2. Presso diverse zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO2; 3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di PM10 (50µ/m3 da non superare piu' di trentacinque volte in un anno civile) e annuali (40 µ/m3) stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (n. 2014/2147) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia; 4. In merito al superamento di tale limite relativo al materiale particolato PM10, le zone interessate del territorio toscano sono: la IT0907 (zona di Prato - Pistoia) e la zona IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) che presentano anche caratteristiche orografiche e climatiche tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualita' dell'aria; 5. Nel 2018 la zona «Prato-Pistoia» risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella zona «Valdarno Pisano e Piana Lucchese» permangono valori di PM10 con limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla direttiva. 6. Per le aree di superamento Valdarno Pisano e Piana Lucchese e «Prato-Pistoia», dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la causa principale di tali superamenti e' da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto; 7. Al fine di contribuire a ridurre la principale fonte di produzione di PM10, cosi come emerso dallo studio PATOS, sara' incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni; 8. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non aver rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di biossido di azoto NO2 (40 µg/m³), stabilito all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana, Sicilia; 9. In merito al superamento di tale valore limite relativo al biossido di azoto (NO2), la zona interessata e' la IT0906 (Agglomerato di Firenze), limitatamente alle centraline di stazione di tipo urbana traffico della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, denominate FI-Gramsci e FI-Mosse, ubicate nel Comune di Firenze; mentre tutte le stazioni di fondo presentano valori ampiamente entro i limiti; 10. Il valore annuale e' stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la detta zona era ancora identificata come zona IT 0901); in seguito, ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze), detto valore e' stato di 103 µg/m³ per il 2011,82 µg/m³ per il 2012, 62 µg/m³ per il 2013,65 µg/m³ per il 2014,63 µg/m³ per il 2015,65 µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017; 11. Nel 2018 i valori di concentrazione di biossido di azoto registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato che il limite sulla media annuale di NO2 e' stato superato dalla sola stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci, ubicata nel Comune di Firenze, con una media annuale di 60 µg/m³; mentre la stazione FI-Mosse e' rientrata entro i valori limite; 12. La stazione di FI-Gramsci rappresenta quindi il punto di maggiore criticita' (hot spot) in Toscana; la rappresentativita' di tale stazione e' da ricondurre ad una fascia di alcune centinaia di metri lungo il percorso, di alcuni chilometri, dei viali di circonvallazione relativamente alla parte che si snoda dalla porta medievale di ingresso alla citta' verso Arezzo (Piazza Beccaria) a quella verso Prato (Porta al Prato); 13. Nella zona «Agglomerato di Firenze», la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO2 deve ritenersi legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni «exhoust» dei veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15, 29 e 34 per cento (per un totale complessivo pari al 78 per cento) alle emissioni di biossido di azoto NO2 derivanti da traffico - secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017 - con la conseguenza che nella zona «Agglomerato di Firenze» si deve prevedere, in modo graduale, il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5; 14. Il 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di superamento «Agglomerato di Firenze», «Piana lucchese» e «Piana Prato-Pistoia», per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente); 15. Il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticita' delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obbiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di «portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superatnenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM10 entro il 2020» mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi; 16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualita' dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell'entita' dei superamenti per il PM10 e il biossido di azoto NO2, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in fase di ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel piu' breve tempo possibile; 17. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma per il miglioramento della qualita' dell'aria nella regione Toscana, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualita' dell'aria ambiente e del contrasto all' inquinamento atmosferico; 18. Per dare attuazione al suddetto accordo, occorre prevedere specifiche misure rafforzative del PRQA, con particolare riferimento all'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto (NO2); 19. Considerata la necessita' di provvedere urgentemente al fine di rispettare gli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155/2010, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualita' dell'aria ambiente 1. Nelle more della modifica del piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, per quanto attiene al territorio regionale. 2. Le misure di cui al comma 1 prevedono l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010. 3. I comuni il cui territorio e' interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente) e attuano le misure di cui alla deliberazione prevista al comma 1 entro i termini previsti dalla deliberazione stessa. 4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3. 5. Il PRQA e' adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31 ottobre 2021. L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse.